Scuola in ospedale-caratteristiche del servizio-modalità di accesso

La Scuola in Ospedale (SIO), come è noto, vuol garantire il diritto all’educazione e all’istruzione per gli studenti ricoverati nelle strutture con sezione di scuola ospedaliera che, a causa di particolari e gravi condizioni di salute, non possono temporaneamente frequentare le lezioni a scuola.
Le indicazioni ministeriali, le novità normative introdotte dai decreti di attuazione della L. 107/15 e le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare (D.M.461/2019) impegnano le istituzioni scolastiche a necessarie azioni di intervento e di inclusione per questi studenti, nell’intento di garantire il loro successo formativo e sostenere anche il loro percorso terapeutico. La Scuola in ospedale opera in collaborazione ed integrazione con le scuole dei territori e realizza progetti
di forte valenza didattica e di profonda integrazione delle varie professionalità che agiscono sulla presa in carico educativa di ciascun alunno.
Per tali motivi, la SIO è attiva nei maggiori ospedali o reparti pediatrici ed è riconosciuta anche in ambito sanitario come parte integrante del programma terapeutico.

Come accedere e organizzare il servizio
Gli studenti della scuola dell’obbligo, ricoverati presso le strutture sanitarie in cui è operante una sezione di scuola in ospedale, possono accedere liberamente al servizio, con richiesta dei genitori (se minorenni) o degli stessi studenti (se maggiorenni), previo accordo del personale sanitario, che ha il compito di valutare la compatibilità della frequenza scolastica con lo stato di salute e con la specificità delle terapie.
I docenti ospedalieri, verificata l’adesione, prenderanno in carico l’allievo e inizieranno l’attività secondo la tempistica e la modalità concordata con il personale sanitario. Allo stesso tempo, nei casi di degenze temporalmente significative, comunicheranno l’avvenuta iscrizione alla scuola di provenienza dell’alunno e richiederanno la documentazione relativa al piano delle attività formative previste per la classe di appartenenza. Terminato l’intervento il team della sezione ospedaliera provvederà ad inviare alla scuola di appartenenza formale documentazione sul percorso scolastico svolto. Nel caso di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, data la molteplicità dei percorsi formativi, si prevede che le sezioni ospedaliere attivino, a seconda delle necessità, le specifiche attività didattiche contattando i docenti di diverse aree disciplinari disponibili ad effettuare tale tipo di attività, nelle scuole di appartenenza o in quelle più vicine agli ospedali sede di ricovero. Qualora, infine, lo studente o la studentessa siano ricoverati per un lungo periodo in una struttura presso cui non è presente una sezione
di scuola ospedaliera, è possibile concordare con la scuola di appartenenza l’attivazione di uno specifico percorso didattico nell’ambito delle attività di istruzione domiciliare. Da questo anno scolastico termina la sperimentazione regionale della piattaforma in cui venivano inseriti i progetti delle scuole per cui, si consiglia l’utilizzo del registro RESO, reperibile tramite i seguenti passaggi dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale:
Scuole
Scuola in ospedale
https://www.miur.gov.it/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare
in fondo alla pagina:
registro
https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/registro/
pe richiedere l’attivazione del registro è necessario accedere al link di cui sopra utilizzando le credenziali del DS


Valutazione delle attività svolte

Tutti i periodi di attività svolti presso la sezione ospedaliera concorrono alla validità dell’anno scolastico purché documentati e certificati dalla sezione scolastica ospedaliera, (D.P.R 22 giugno 2009 n. 122; D. Lgs 66/2017, art. 16; D. Lgs 62/2017, art. 22). Ne consegue che le valutazioni dei docenti delle sezioni ospedaliere, debitamente motivate e tempestivamente trasmesse alla scuola di appartenenza, devono essere considerate nel sistema della valutazione globale del singolo studente (art.11 del DPR 22 giugno
2009 n.122)
______________________________________
1 Come previsto dall’art. 11 del D.P.R 22 giugno 2009 n. 122: “Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti
trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l’alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.”

Compiti della scuola di appartenenza

Come è noto, ai consigli di classe delle scuole degli studenti iscritti e ricoverati spetta il compito di prevedere un adeguamento delle attività formative proposte, mettendo in campo tutte le possibilità previste dalla normativa in termini di flessibilità e personalizzazione dei percorsi. È opportuno che il consiglio di classe designi un docente di riferimento per seguire lo studente durante i periodi di degenza
(che talvolta possono essere anche di lunga durata) e aggiornarli sulle attività della scuola. Nella maggior parte dei casi, se le condizioni sanitarie lo consentono, è anche possibile attivare videoconferenze tra scuola e ospedale, in particolare con la classe di appartenenza, previo contatto con il personale sanitario e i docenti della sezione ospedaliera. Le sezioni ospedaliere sono infatti dotate di strumentazioni
informatiche adeguate a supportare tali azioni e le scuole, che ne abbiano necessità, possono chiedere  alla scuola polo le attrezzature necessarie. Particolare cura dovrà essere riservata al rientro degli studenti a scuola, allo scopo di rendere il più agevole possibile il loro reinserimento. Sarà cura dei dirigenti scolastici assicurarsi che siano garantite tutte le opportunità disponibili e sia messa in atto la flessibilità
didattica necessaria. A tale proposito si segnala che spesso vi è la disponibilità del personale sanitario, di associazioni di volontariato nonché degli stessi docenti delle sezioni ospedaliere ad effettuare interventi nelle classi e con le famiglie al fine di attivare un proficuo confronto in merito alla condizione di malattia vissuta dagli alunni e dagli studenti ricoverati.

Riferimenti normativi “Scuola in Ospedale” e “Istruzione domiciliare”
Per facilitare eventuali approfondimenti si riportano di seguito i link alle principali norme di riferimento:
- Nota MIUR prot. n. 7736 del 27 gennaio 2010 - “Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico”;

  • Legge 13 luglio 2015, n. 107 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
    - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
    - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”. Il servizio “Scuola in ospedale e istruzione domiciliare” è trattato all’art. 8.
    - Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare adottate con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 6 giugno 2019, n. 461;
    - Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della Legge 13 luglio 2015, n. 107»”.
    Il Servizio “Scuola in ospedale e istruzione domiciliare” è trattato agli artt. 15 e 16.
  • Referenti:
    Referente Ufficio III USR Toscana
    Dott.ssa Rossella Bonistalli
    rossella.bonistalli@posta.istruzione.it
    telefono 055/2725261
    Scuola Polo Regione Toscana Liceo Statale “G. Pascoli”
    Dirigente scolastica, Dott.ssa Maria Maddalena Erman
    Viale Don Minzoni n. 58 – 50129 Firenze – tel. 055.572370 dirigentescolastico@liceopascoli.edu.it
Allegati

scuola in ospedale caratteristiche del servizio-modalità di accesso.pdf

Allegato sedi toscane Scuola in Ospedale 2023-24.pdf