Obbligo di certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e form-ativo – D.L. 10 settembre 2021, n. 122
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 stato pubblicato il D.L. 10 settembre
2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
Si informa, pertanto, che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Si ricorda che non sono tenuti agli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione
verde COVID-19 solo coloro che presentano idonea certificazione medica rilasciata con i criteri definiti nella circolare del ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 (allegato 1). Chiunque abbia necessità di accedere ai locali scolastici ed è in possesso di esenzione, deve preventivamente porre all’attenzione del dirigente scolastico, o suo delegato, il certificato di esenzione per la verifica di conformità a quanto indicato nelle circolari del Ministero della Salute.
Il personale scolastico delegato al controllo della Certificazione Verde COVID-19 effettuerà
il controllo su tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nella struttura scolastica. Possono accedere, come già illustrato nella nota prot. n. 16764/2021 di questa direzione, solo coloro che al controllo con la APP “VerificaC19” restituiscono esito “verde” o “azzurro”. Coloro che hanno esito “rosso” non possono in alcun modo accedere al plesso scolastico. Non sono accettate altre forme di certificazione quale, a mero titolo esemplificativo, il documento che attesta l’esito negativo del tampone. Restano ferme le altre misure generali di controllo diffusione Covid-19 (mascherina, distanziamento…).
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica
sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza, oltre che dal Dirigente scolastico o suo delegato, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Tutti coloro non sono personale scolastico ed entrano nella scuola, a seguito di verifica
positiva del Certificato Verde Covid-19, sono sottoposti al protocollo sicurezza già vigente
nell’istituto:
- accesso nell’edificio scolastico solo e soltanto se strettamente necessario;
- misurazione in loco della temperatura corporea;
- utilizzo di una mascherina di protezione delle vie aeree, possibilmente chirurgica;
- igienizzazione delle mani all’ingresso, con il gel apposito, presente nei dispenserà
posizionati vicino agli ingressi scolastici;
- distanziamento di almeno 1 metro (laddove possibile 1,8 m) dai presenti.
I visitatori esterni dovranno essere registrati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici, dei recapiti telefonici, nonch della data di accesso e del tempo di permanenza.
La violazione delle disposizioni di obbligo di possesso ed esibizione nella struttura scolastica
della certificazione verde COVID19 sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. In particolare, per il personale scolastico si rimanda al D.L. 6 agosto 2021, n. 111.
Si invita tutto il personale al rispetto delle disposizioni e si invitano tutti coloro che sono stati
assunti a seguito delle procedure di nomina dopo il 1 settembre 2021, a prendere visione della circolare organizzativa di questa direzione, prot. n. 16764 del 1 settembre 2021 (allegato 2).
In allegato:
circolare del ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021
circolare prot. n. 16764 del 1 settembre 2021