Consiglio di Istituto
COMPOSIZIONE E FUNZIONI:
Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva (dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297- Art.8)
Il Consiglio del nostro Istituto attualmente è composto da 18 membri:
il Dirigente Scolastico (membro di diritto), 8 rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori, 1 rappresentante del personale A.T.A.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno, quelli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d’Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, nonché rappresentanti dell’ente locale e delle associazioni/enti che collaborano in maniera continuativa con l’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, ed il D.S.G.A. (Servizi Generali Amministrativi) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Alla Giunta Esecutiva sono attribuite le funzioni di cui al già citato D.Lvo n°297/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, la Giunta Esecutiva
- predispone il Programma Annuale e il Conto Consuntivo
- prepara i lavori e l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
In particolare il Consiglio d'Istituto
- delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo
- approva il Regolamento dell'Istituto
- adatta il calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze territoriali
- adotta il Pof
- definisce i criteri generali di formazione delle classi, avendo riguardo per le proposte del Collegio dei Docenti
- determina i criteri per l'utilizzazione temporanea e precaria dei locali scolastici
- assume deliberazioni concernenti l'organizzazione e la programmazione dell'attività scolastica, fatte salve le competenze del CdD
- il Consiglio d'Istituto opera sulla base di un proprio autonomo regolamento fondato sulla normativa vigente